Nel decreto-legge specificato in epigrafe, ed in corrispondenza delle sottoelencate pagine della citata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 8, all'art. 1, comma 12, terzo periodo, le parole: " .. entro la predetta data del 19 giugno 1992.", sono sostituite dalle seguenti: " .. entro il 30 giugno 1992." ed al medesimo art. 1, comma 12, al quarto periodo, in fine, il punto di interlineazione va sostituito con il "punto e virgola" e, di seguito, sono aggiunte le seguenti parole: "il termine del 1 giugno 1992 indicato nell'articolo 1, comma 6, del predetto decreto-legge n. 269 del 1992 e' differito al 30 giugno 1992."; alla pag. 10, all'art. 6, comma 10, dove e' scritto: " .. note di trascrizione di cui al comma 1 ..", leggasi: " .. note di trascrizione di cui al comma 9 .."; alla pag. 11, al medesimo comma 10 dell'art. 6, in luogo delle parole: " .. l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ..", leggasi: " .. l'efficacia della trascrizione di cui al comma 9 .."; alla stessa pagina, all'art. 6, comma 11, in luogo delle parole: " .. procedura di cui ai commi 1 e 2 ..", leggasi: " .. procedura di cui ai commi 9 e 10 ..".