Nel  decreto-legge  specificato  in epigrafe, ed in corrispondenza
delle sottoelencate pagine  della  citata  Gazzetta  Ufficiale,  sono
apportate le seguenti correzioni:
    alla pag. 8, all'art. 1, comma 12, terzo periodo, le parole: " ..
entro  la  predetta  data del 19 giugno 1992.", sono sostituite dalle
seguenti: " .. entro il 30 giugno 1992." ed al medesimo art. 1, comma
12, al quarto periodo,  in  fine,  il  punto  di  interlineazione  va
sostituito  con  il "punto e virgola" e, di seguito, sono aggiunte le
seguenti  parole:  "il  termine   del   1›   giugno   1992   indicato
nell'articolo  1, comma 6, del predetto decreto-legge n. 269 del 1992
e' differito al 30 giugno 1992.";
    alla pag. 10, all'art. 6, comma 10, dove e' scritto: " .. note di
trascrizione  di  cui  al  comma  1  ..",  leggasi:  "  ..  note   di
trascrizione di cui al comma 9 ..";
    alla  pag.  11,  al medesimo comma 10 dell'art. 6, in luogo delle
parole: " .. l'efficacia della trascrizione di cui al  comma  1  ..",
leggasi: " .. l'efficacia della trascrizione di cui al comma 9 ..";
    alla  stessa pagina, all'art. 6, comma 11, in luogo delle parole:
" .. procedura di cui ai commi 1 e 2 ..", leggasi: " .. procedura  di
cui ai commi 9 e 10 ..".